sabato 3 maggio 2014

Per i lavoratori domestici si apre la via del modello 730 per ottenere il bonus fiscale.
Premessa – L’erogazione del bonus fiscale, meglio conosciuto come “bonus 80 euro”, si sdoppia. Infatti, la concessione del nuovo beneficio si differenzia in base alla presenza o meno di un sostituto di imposta. Nel primo caso, il bonus inizierà a essere percepito già nelle prossime buste paga di maggio (tutt’al più nel mese di giugno per problemi tecnici legati alla procedure di pagamento), mentre chi non ha sostituto d’imposta deve attendere la dichiarazione dei redditi 2015. È questo il caso dei lavoratori domestici per i quali l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 8/2014) ha fornito utili chiarimenti sulle modalità di erogazione del bonus. Vediamoli nel dettaglio. Personale domestico: il caso – I lavoratori domestici, nonostante percepiscano un reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 del Tuir - quindi rientranti nell'articolo 1 del decreto in commento – sono caratterizzati dalla mancata applicazione della ritenuta fiscale da parte del datore di lavoro. Il motivo di fondo sta nell’art. 23 del D.P.R. 600/73, che esclude il personale domestico dai soggetti che devono operare la ritenuta di acconto al momento della corresponsione degli emolumenti. Quindi, non essendoci il sostituto di imposta l’erogazione del bonus avverrà in maniera differente rispetto agli altri beneficiari: come? 

Circolare 8/AE – A tale domanda ha dato risposta nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/2014, che tra i tanti chiarimenti ha precisato che i contribuenti le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, è concessa loro la possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, e conseguentemente utilizzarlo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a rimborso. Tale facoltà è concessa anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per l’anno d’imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta (ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio). 

Richiesta fai-da-te - A differenza degli altri lavoratori che percepiscono il bonus fiscale in maniera automatica, senza alcuna specifica richiesta al datore di lavoro, il personale domestico (o comunque qualsiasi lavoratore senza sostituto d’imposta) dovrà richiederlo personalmente. Infatti, sarà onere di questi ultimi fornire ai Caf o ai professionisti incaricati di compilare ed elaborare la dichiarazione, tutti i dati necessari, in particolare il reddito percepito, anche da più sostituti, e il periodo di lavoro. Inoltre, è bene ricordare che il datore di lavoro domestico è tenuto per espressa previsione contrattuale a rilasciare al dipendente, oltreché il cedolino paga, un’attestazione relativa all’importo annuo erogato, al lordo e al netto dei contributi previdenziali posti a carico del lavoratore. In base all’importo così attestato, il lavoratore sarà in grado di determinare, innanzitutto se è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o se, essendo l’imposta totalmente assorbita dalle detrazioni spettanti, ne è esonerato. Anche in caso di esonero, la dichiarazione può peraltro essere presentata per far valere detrazioni, oneri e crediti spettanti. 

Modello 730 “situazioni particolari” - A integrazione di quanto appena detto, l’articolo 51-bis del D.L. n. 69 del 2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e di alcuni altri redditi assimilati, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione modello 730 “situazioni particolari”, a un CAF o a un professionista abilitato. La somma potrà essere compensata con eventuali imposte a debito oppure richiesta a rimborso.http://www.fiscal-focus.info/fisco/bonus-irpef-erogazione-a-due-vie,3,21118