tutte le FAQ sull'immigrazione.
DOVE TROVO IL CONTRATTO DI LAVORO SUL LAVORO
DOMESTICO?
Si richiede aI sindacati o si scarica dal seguente
sito:
http://www.colfebadantionline.it/
lavoro in nero quanto si
rischia - Una famiglia che dà impiego ad una colf o
badante senza averla messa pienamente in regola può incorrere in sanzioni
salatissime, sia di natura amministrative, che civile e penale. Negli ultimi
anni Il Ministero del lavoro ha infatti inasprito le sanzioni per contrastare
il lavoro in nero, che domina il settore con il 62% delle collaboratrici e
collaboratori domestici assunti con evasione contributiva totale o parziale
(dati: Censis).
SE NON SI COMUNICA L’ASSUNZIONE
Prima di tutto, per il solo fatto di
non aver comunicato l'assunzione non aver
comunicato l’assunzione o le variazioni nel rapporto di lavoro, la legge
prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da 200 a 500 euro per
ogni lavoratore alla Direzione Provinciale del Lavoro.
SE NON SI PAGANO
I CONTRIBUTI
Il datore di
lavoro paga una penale per l’omesso pagamento dei contributi pari al 30% su
base annua per ciascun lavoratore. Il calcolo è fatto sull’importo dei
contributi evasi con un massimo del 60% ed un minimo di 3.000 euro, anche per
una sola giornata di lavoro “in nero” non dichiarata,La penale è cumulabile con
le sanzioni amministrative per mancata comunicazione e per mancata iscrizione
all’Inps. La multa è più pesante se il
lavoratore non possiede il permesso di soggiorno, o questo è scaduto o
revocato. Infatti la multa è pari a 5.000 euro per ciascun occupato
irregolarmente e la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
http://www.colfebadantionline.it
SE LA COLF E' EXTRA-COMUNITARIA
Tutto diventa più grave se il
lavoratore è cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno o con
permesso di soggiorno scaduto o revocato. In tali casi è previsto una multa
pari a 5.000 euro per ciascun lavoratore occupato irregolarmente e la
reclusione da 6 mesi a 3 anni. Non trova invece applicazione nel lavoro
domestico la cosiddetta maxi-sanzione introdotta dal "decreto
Bersani" che prevede inoltre una sanzione amministrativa da 1.500 a 12mila
euro per ciascun lavoratore “in nero”, maggiorata di 150 euro per ciascuna
giornata di lavoro effettivo irregolare accertata. http://www.colfebadantionline.it
TEST D’ITALIANO
PER PERMESSO DI SOGGIORNO SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO CE
Superare il
test d’italiano per stranieri è necessario per ottenere il permesso di
soggiorno a tempo indeterminato cioè la carta di soggiorno della Comunità
Europea per soggiornanti di lungo periodo. Questo video è una guida pratica con
le necessarie informazioni per capire come ci si iscrive al test e in cosa
consiste. http://www.italiano.rai.it/articoli/test-ditaliano-per-stranieri-guida-pratica/21934/default.aspx
INSCRIZIONI ALL’ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Si faranno solo on line. Stesse regole per gli
alunni con cittadinanza italiana e alunni stranieri. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'
e ricerca ha emanato la circolare n. 96 del 17 dicembre 2012 che chiarisce le
modalità di iscrizione alle scuole statali di ogni ordine e grado per l’anno
2013- 1014. La normativa attuale (legge 7 agosto 2012) prevede che dall’anno
2012-1013 le iscrizioni agli istituti avvengano esclusivamente on line: dalla
registrazione, alla ricerca della scuola desiderata, dalla compilazione del
modulo di iscrizione al suo inoltro. Per
rendere la procedura più semplice il Ministero dell’Istruzione Università e
Ricerca ha attivato una pagina web di facile accesso
all’indirizzo:http://www.iscrizioni.istruzione.it.
Per riconoscimento del diploma in Italia visita:
www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=324
MATRIMONIO TRA MOLDAVI E ITALIANI
Serve il Certificato di capacità matrimoniale plurilingue che dal 1 giugno
2010 sostituisce il vecchio nulla-osta, questo certificato è rilasciato dalle
autorità moldave e non necessità la traduzione in italiano o timbro apostile.
Viene presentato direttamente in comune per procedere alla registrazione del
matrimonio.
COSA SERVE PER OTTENERE IL CERTIFICATO CAPACITA' MATRIMONIALE?
il cittadino moldavo deve presentare alle competenti autorità moldave i
seguenti documenti:
1) carta d'identità moldava valida in originale; - 2) certificato di
divorzio o eventuale certificato di decesso del coniuge; - 3) copia conforme
all’originale della carta di identità o passaporto del futuro coniuge (solo la
pagina con la foto), e la traduzione della stessa in romeno, entrambe
apostilati; - 4) certificato di stato libero del futuro coniuge (indicando
anche la residenza), tradotto in romeno, con timbro apostile sull’originale e
sulla traduzione in romeno;
Nel caso in cui il futuro coniuge è divorziato, è necessario presentare
l’estratto plurilingue dall’atto di matrimonio con la menzione di divorzio. Il
presente documento non necessita la traduzione o legalizazzione. Nel caso in
cui il cittadino italiano è vedovo, si deve presentare il certificato di
decesso del suo ex-coniuge, munito del timbro apostile sull’originale e sulla
traduzione in romeno;.
DOVE RICHIEDERE IL CERTIFICATO CAPACITA' MATRIMONIALE
1) Presentanrsi personalmente davanti alle autorità moldave competenti
(Servizio dello Stato Civile del Ministero della Giustizia della Repubblica di
Moldova, Chisinau, str. M.Viteazul 11/1, tel. +373 22 257185, 257187, 257189,
fax:+373 22 292 692). Leggi la informazione in romeno:
http://www.stare-civila.gov.md/ ;
2)Tramite una delega (a nome di un parente/amico). La delega si può
ottenere all'Ambasciata della Repubblica Moldova a Roma o al Consolato Generale
della Repubblica di Moldova a Roma (nel caso ove il cittadino interessato ha in
Moldova parenti di 1° e 2° grado (madre, padre, sorella, fratello, figli), essi
possono richiedere il certificato di capacità matrimoniale dell’interessato
senza delega).
3) Il certificato di capacità matrimoniale può essere richiesto tramite
l’Ambasciata della Repubblica Moldova a Roma oppure tramite il Consolato
Generale della Repubblica Moldova a Roma (presentando i documenti
sopraelencati. Il certificato viene rilasciato dalle autorità competenti
moldavi nell’arco di 45 giorni.
http://www.italia.mfa.md/nulla-osta-marriage/
COSA E' L' AUTOCERTIFICAZIONE
In Italia vige la autocertificazione
relativamente ad atti, stati e qualità del cittadino, ovvero per i documenti
già esistenti presso la pubblica 'amministrazione pubblica, evitando cosi di
richiedere continuamente i certificati originali. Tale semplificazione vale
anche per gli extracomunitari ma limitatamente agli atti già in possesso dello
Stato Italiano. Per gli atti riferiti ad eventi accaduti all'estero, esistenti
presso lo stato Moldavo, è necessario dimostrarli con idonea documentazione
eventualmente tradotta e legalizzata/apostillata dalle Autorità moldave. Tali
atti riguardano ad esempio: nascita, matrimonio, certificati penali ecc.. che
quindi non sono autocertificabili
Come funziona l'autocertificazione
DOVE TROVO I
MODULI PER AUTOCERTIFICAZIONI
I
moduli sono disponibili presso ogni pubblica amministrazione e comunque
scaricabili sul sito
E’ AUTOCERTIFICABILE L'IDONEITA' ALLOGGIATIVA?
Il certificato
di idoneità alloggiativa, necessario per presentare la domanda di
ricongiungimento familiare o di permesso di soggiorno ce soggiornante di lungo
periodo anche per i familiari conviventi (coniuge o figli), non è e non sarà
mai autocertificabile, poiché l'idoneità alloggiativa "rappresenta
un'attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici comunali" e che
non ha natura di certificato.
COSA E' LA
IDONEITA' ABITATIVA ?
E' un requisito
indispensabile per il ricongiungimento famigliare, stabilito dalla legge ma
gestito localmente.
Al fine quindi
di assicurare una interpretazione omogenea su tutto il territorio nazionale è
stata emessa la nuova tabella igienico sanitaria di riferimento per le amministrazioni
locali che la applicano:
A) Superficie
per abitante: 1 abitante per 14 mq, - 2
abitanti per 28 mq, - 3 abitanti per 42 mq,
4 abitanti per 56 mq, per ogni abitante successivo +10 mq. B) Composizione dei locali: Stanza da
letto: 1 persona per 9 mq.
Stanza da letto 2 persone per 14mq, + una stanza soggiorno di 14
mq. C) Alloggi mono-stanza: 1 persona
per 28 mq (comprensivi del bagno), 2 persone per 38 mq (comprensivi del
bagno). D) Altezze minime: Gli alloggi
dovranno avere una altezza minima di 2,70 m derogabili a 2,55 m per i comuni
montani e a 2,40 m per i corridoi, i bagni, i disimpegni ed i ripostigli. E) Aerazione: Soggiorno e cucina devono
essere muniti di finestra apribile mentre i bagni dovranno essere dotati (se
non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica. F) Impianto di
riscaldamento: Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento
ove le condizioni climatiche lo rendano necessario.
www.immigratiestranieri.it/ita/news_dettaglio2.php?table=guide_pratiche&news_id=29&ideti=5
Cos'è la Posta Certificata
(PEC)
E' un servizio
di comunicazione elettronica tra Cittadino e Pubblica Amministrazione. Il
servizio è offerto a titolo gratuito e si rivolge a tutti i cittadini anche
stranieri maggiorenni anche se residenti
all'estero purché in possesso di un Codice Fiscale e, nel caso di cittadini
extra UE, di permesso di soggiorno o "modello 22A con Ologramma"
valido.La Posta Certificata consente di dialogare in modalità sicura, legale e certificata con la Pubblica Amministrazione
comodamente da casa o con qualsiasi dispositivo in grado di connettersi ad
internet senza recarsi presso gli Uffici della Pubblica Amministrazione
per: A) richiedere/inviare informazioni
alle Pubbliche Amministrazioni; B)
inviare istanze/documentazione alle Pubbliche Amministrazioni; C) ricevere documenti, informazioni,
comunicazioni dalle Pubbliche Amministrazioni; D) garantisce data e ora
riferiti all'accettazione e alla consegna del messaggio e l'integrità del
contenuto trasmesso.
Per dotarsi del
servizio gratuito consultare il sito
www.postacertificata.gov.it.
Esiste anche la PEC a pagamento ma è rivolta alle comunicazioni private.
Il funzionamento è analogo e si può ottenere a pagamento presso società private
consultabili on-line, quali Aruba.it, Legalmail.it ecc..
COME SI OTTIENE
LA CITTADINANZA PER RESIDENZA?
La legge
stabilisce che la cittadinanza “può essere concessa” allo straniero, per cui si
tratta di un processo caratterizzato da un’ampia discrezionalità, a differenza
della naturalizzazione
per matrimonio con cittadino italiano. Si può presentare la domanda
dopo un periodo di effettiva residenza anagrafica nel territorio italiano di 10
anni. La domanda deve essere presentata presso la Prefettura di
residenza compilando il modulo B e
allegando la documentazione richiesta in originale e fotocopia: 1) Modulo di
domanda compilato in tutte le sue parti, completo di firme e con marca da bollo
da € 16,00; - 2) Estratto dell'atto di nascita legalizzato munito di traduzione
legalizzata; - 3) Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali
Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata; - 4)
Per colf e badanti Estratto Retributivo INPS;
5) Eventuale fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di
rifugiato o apolide più originale da portare in visione; - 6) Fotocopia di un documento in corso di
validità; - 7) Fotocopia del Permesso di Soggiorno o attestazione di soggiorno
per comunitari; - 8) Ricevuta in copia del versamento del contributo di 200 €.
IN QUANTO TEMPO
SI OTTIENE LA CITTADINANZA
La tempistica
per il trattamento della domanda è di 730 giorni, cioè 2 anni dal momento in
cui la domanda viene acquisita dall’autorità. In caso di esito favorevole, la
Prefettura invia una notifica all’interessato entro 90 giorni dalla ricezione
del decreto di cittadinanza da parte dell’Autorità. Una volta che l’interessato
ha il decreto in mano deve presentarsi al Comune di residenza, entro 6 mesi
dalla notifica, per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica come
previsto dall’art. 10 della legge sulla cittadinanza (L. 91/1992).
Decorso quel periodo il decreto non avrà più validità e l’interessato dovrà
ripresentare la domanda per la cittadinanza e produrre nuovamente tutta la
documentazione.
SE IL PREFETTO NON COMUNICA L'ESITO DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA?
Il Ministero
dell’Interno ha ribadito che l’eventuale ritardo della
Prefettura nell'adottare un provvedimento di accoglienza o meno della domanda,
trascorsi i 730 giorni per la trattazione dell’istanza, non significa
l’accoglienza o il rifiuto della domanda stessa. In tal caso si può, però,
chiedere al Tribunale di obbligare la Pubblica Amministrazione ad adottare i
provvedimenti in merito al rifiuto o accoglimento della domanda di cittadinanza.
È possibile, in base alla legge 241/90 sulle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, entro
l’anno da quando sono decorsi i 2 anni senza una risposta, inviare una lettera
di diffida alla pubblica amministrazione per avere un riscontro. Questa
procedura non implica la necessità di rivolgersi ad un avvocato, obbligatorio
invece nel caso in cui si decida di rivolgersi al Tribunale. D.ssa Maria Elena Arguello, www.stranieriinitalia.it
Si calcola
sommando il reddito di ogni componente la famiglia che risulta nel certificato
Stato di famiglia. Ciò vuol dire che se
il cittadino straniero non raggiunge il minimo previsto di €8.500 per ogni anno
del triennio richiesto dalla normativa, può integrare il proprio
reddito con quello del nucleo familiare, che si intende composto da
coniuge o genitori; ma in questi casi il minimo richiesto diventa di
€11.500 in caso di coniuge a carico e di €550 in più per ogni figlio a carico. L’accertamento di questo requisito è
fondamentale al momento di valutare la richiesta di cittadinanza visto che
l’interessato deve disporre di mezzi adeguati a garantirgli l’autosufficienza
economica e il soddisfacimento degli obblighi di solidarietà. Il reddito si dimostra presentando la
dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, potendo però aggiornare eventuali successivi aumenti
di reddito prima dell'emanazione del provvedimento.
La dichiarazione dei redditi
delle colf:
Se una colf/badante lavora tutte le settimane
dell'anno e riceve meno di €8.000 euro non ha l'obbligo di presentare la
dichiarazione dei redditi. Nel caso in
cui il suo reddito imponibile (reddito imponibile = stipendi ricevuti meno le
spese deducibili), superi la soglia limite degli €8.000 euro (attenzione,
questo limite è soggetto a una variazione annuale), per la legge italiana è
obbligata, ogni anno, a fare la dichiarazione dei redditi, attraverso la quale
si dichiara allo Stato quanto si è guadagnato nell’anno di riferimento. In proporzione al reddito guadagnato è poi
obbligata a pagare le imposte secondo delle percentuali fissate sempre dalla
legge. Chiaramente più alto è il reddito più è alto l’importo da versare allo
Stato per poter usufruire dei servizi che lo Stato offre attraverso i suoi
uffici pubblici (Scuole, Ospedali, Comuni, ecc…). Per ulteriori dettagli e sapere la propria
situazione rivolgersi a un Caf o Patronato.
COME DIMOSTRA LA
BADANTE IL REDDITO ANNUALE
presentando lo Estratto Conto contributivo dell’Inps. Tale certificato,
infatti, dimostra tutti i contributi versati a favore del lavoratore fin
dall’apertura della propria posizione assicurativa indipendentemente dal tipo
di lavoro o contratto svolto. All’interno del certificato sono riportati i dati
anagrafici dell’interessato; il periodo di riferimento per i quali sono stati
versati i contributi e tutti i dati relativi ai versamenti previdenziali.
Si può accedere a questo documento direttamente sul sito dell’Inps, nella
sezione di servizi per il cittadino, utilizzando il codice di identificazione
personale PIN. Altrimenti si può riceverlo chiamando da rete fissa al numero
gratuito dell’Inps 803164 o al numero a pagamento 06164164 dal cellulare. È
possibile, inoltre, richiederlo con l’assistenza di un Patronato, di un Centro
di assistenza fiscale o di un professionista abilitato.
Ricongiungimenti familiari. Posso portare in Italia i miei genitori?
Il
ricongiungimento dei genitori è regolato dal T.U. sull’immigrazione. In
particolare l’articolo 29 indica verso quali familiari sia possibile
ricongiungersi. Si tratta dei parenti più prossimi: il coniuge, i figli ed i
genitori. Per alcune categorie di parenti, la normativa detta condizioni
specifiche affinché possa effettuarsi il ricongiungimento. Si tratta dei figli
ed i genitori.
I genitori che
possono essere ricongiunti appartengono a due categorie: A) Genitori a carico del figlio che chiede il
ricongiungimento, senza altri figli nel Paese di origine o di provenienza; - B) Genitori con età superiore a 65 anni
che, anche qualora abbiano altri figli, non siano in grado di sostenerli per
gravi e documentati motivi di salute.
QUALI REQUISITI SERVONO
PER IL RICONGIUNGIMENTO DEI GENITORI?
Devono possedere
i seguenti requisiti: A) un reddito minimo annuo derivante da fonti
lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della
metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Ai
fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo
complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. - B)
un alloggio adeguato per il familiare da ricongiungere. La disponibilità
dell’alloggio deve essere provata mediante la copia del contratto di
locazione/comodato/proprietà. - C) I
certificati attestanti il rapporto di parentela, debitamente tradotta e
legalizzata dovrà essere presentata, da parte del familiare per il quale è
richiesto il nulla osta, all’Autorità diplomatico-consolare italiana competente
per il Paese di provenienza al momento della richiesta del visto di ingresso
nel territorio dello Stato italiano.
- D) Assicurazione sanitaria per i genitori ultra
65 anni o altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi
sanitari. In alternativa è possibile l’iscrizione volontaria al Servizio
Sanitario Nazionale, pagando un contributo forfettario stabilito dai Ministeri
competenti.
QUALE E LA
PROCEDURA PER IL RICONGIUNGUIMENTO?
Chi possiede la
ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno può inoltrare la
domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, la domanda va inoltrata
telematicamente, accedendo al sito del Ministero dell’interno (www.interno.it).
Tutte le ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito del
Ministero alla sezione “immigrazione”.
La procedura per
il ricongiungimento familiare si articola in due fasi, la prima (in capo allo
Sportello Unico) riguarda la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio
del nullaosta (titolo di soggiorno, reddito, alloggio), la seconda (in capo
alla rappresentanza consolare), strettamente connessa alla prima, riguarda la
verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto d’ingresso (legami
di parentela, e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere). Il richiedente deve documentare di possedere
un reddito minimo (sommando anche i redditi della famiglia) atto a mantenere il
ricongiunto. Consultare
www.meltingpot.org/-Schede-pratiche-.html
Avv. Andrea De Rossi http://www.stranieriinitalia.it
DOPO QUANTO TEMPO È POSSIBILE RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE?
La normativa non prevede il decorso di un determinato
periodo di tempo prima dell’inoltre della domanda, ma la disponibilità di un
reddito sufficiente e di un alloggio idoneo. La sussistenza dell’importo
reddituale minimo può essere accertata anche in via preventiva, tenendo conto
delle retribuzioni che saranno percepite dal richiedente nel corso dell’anno,
previa autocertificazione dallo stesso resa ai sensi della normativa
vigente.
HO SMARRITO IL
PERMESSO DI SOGGIORNO
La prima cosa da
fare in caso di smarrimento o furto è presentare la denuncia presso la stazione
di Polizia o Carabinieri più vicina, soprattutto per tutelarsi nel caso in cui
il permesso di soggiorno possa essere utilizzato per attività illecite.
L'operatore rilascerà una copia della denuncia che servirà per richiedere il
duplicato del permesso di soggiorno o, nel caso in questione visto che il
permesso di soggiorno smarrito stava per scadere, per chiederne direttamente il
rinnovo.
Compio 18 anni. Posso rinnovare il mio permesso per motivi familiari?
La situazione di quei ragazzi che, al raggiungimento della
maggiore età, rimangono all’interno del nucleo familiare a causa della mancanza
di una indipendenza economica è stata anche oggetto, di numerose pronunce da
parte della Corte di Cassazione. E’
possibile infatti che, al compimento del diciottesimo anno di età il ragazzo
abbia interrotto gli studi, oppure non voglia o non possa proseguirli ed allo
stesso tempo che non abbia trovato un lavoro. Ciò vale tanto per i cittadini
italiani che per i cittadini stranieri.
Il T.U. sull’immigrazione dispone che al compimento della maggiore età, allo
straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari “può essere
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro,
di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.” (articolo
32 del T.U.) Richiamando alcune pronunce della Corte Costituzionale, sul
dovere/diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, il
Ministero ha previsto con la direttiva citata la possibilità, al raggiungimento
della maggiore età da parte dello straniero, oltre alle ipotesi previste
dall’articolo 32, anche quella di rinnovare il permesso di soggiorno per motivi
familiari per la stessa durata di quello del genitore e purché quest’ultimo
soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il
ricongiungimento familiare. Av.
Andrea De Rossi http://www.stranieriinitalia.it
MI SCADE IL
PERMESSO DI SOGGIORNO
Per il rinnovo
del permesso di soggiorno, il cittadino extracomunitario deve compilare
l’apposito kit disponibile negli uffici postali dove è attivo il servizio
“Sportello Amico”. Il Kit va compilato in tutte le parti relative alla propria
richiesta (lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, studio, ecc) ed è
necessario allegare in copia la seguente documentazione: fotocopia del
passaporto (solo delle pagine dove risultano timbri di entrata ed uscita oltre
a quelle con i dati anagrafici, la foto e il timbro dell’autorità che ha emesso
il passaporto); Fotocopia della documentazione
che prova il reddito per il proprio mantenimento in Italia (buste paga,
contratto di lavoro, bollettini Inps in caso di colf e badanti, cud, etc.) del
richiedente o del nucleo familiare;
Fotocopia della documentazione attestante la sistemazione alloggiativa
(contratto di affitto, comodato, cessione di fabbricato); Fotocopia della denuncia di smarrimento o
furto; Fotocopia del codice
fiscale; Se si è in possesso di una
copia del permesso di soggiorno smarrito, bisogna allegare anche questa. L'operatore
postale contestualmente alla consegna del kit per il rinnovo del permesso,
comunica l'appuntamento presso la Questura competente per il fotosegnalamento.
Il richiedente, in quella sede, dovrà portare con sé tutti gli originali della
documentazione allegata alla richiesta compresa la denuncia di smarrimento, più
4 fototessere uguali fra di loro e con lo sfondo bianco. La Questura valuterà
la domanda e la documentazione allegata. Nel caso di esito positivo rilascerà
il nuovo permesso di soggiorno. FONTE: Stranieri in Italia www.stranieriinitalia.it/
Per quanto tempo posso lasciare l'Italia senza perdere il permesso?
I cittadini extracomunitari, titolari di un permesso
di soggiorno in corso di validità, possono lasciare temporaneamente il
territorio italiano, ma la legge ne precisa le condizioni.
Prima di tutto occorre verificare la durata del permesso di soggiorno che si
possiede.
Per i permessi di soggiorno di durata annuale il permesso di soggiorno non può
essere rinnovato se il cittadino ha interrotto il suo soggiorno in Italia per un
periodo continuativo di oltre sei mesi.
Se, il permesso di soggiorno ha una durata almeno biennale, il tempo massimo di
allontanamento dal territorio italiano è pari alla metà del periodo di validità
del permesso di soggiorno (quindi un anno). Solo se il cittadino
extracomunitario è stato "costretto" a rimanere all'estero oltre il
periodo stabilito dalla legge, per gravi motivi comprovati, come ad esempio
ricoveri in ospedali o cure riabilitative, o per adempiere agli obblighi
militari, ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. La legge riconosce
che può ottenere il rinnovo del permesso anche se l'allontanamento è dipeso da
gravi motivi di salute del coniuge o di un parente di primo grado. Sarà
importante, in ogni caso, conservare tutti i documenti che dimostrino le
ragioni del soggiorno all'estero ed eventualmente farli tradurre e
legalizzare/apostillare nei Consolati italiani.
Se il permesso di soggiorno scade quando il cittadino straniero si trova
all'estero, è possibile rientrare in Italia purchè richieda il visto di
reingresso presso il Consolato italiano del Paese estero nel quale si trova. Il
permesso di soggiorno non deve, però, essere scaduto da oltre 60 giorni. Questo
termine non conta per lo straniero che abbia adempiuto agli obblighi militari.
Per chi ha, invece, avuto gravi motivi di salute il permesso di soggiorno non
deve essere scaduto da oltre un anno. Per la domanda del visto occorrerà
presentare il permesso di soggiorno scaduto e il Consolato provvederà a
richiedere l'autorizzazione alla Questura che ha rilasciato il permesso. Avv.
Mascia Salvatore, www.stranieriinitalia.it
CON LA RICEVUTA DELLA RICHIESTA DI SOGGIORNO POSSO TORNARE IN PATRIA?
La direttiva n°11050 del 05.08.2006 del Ministro
dell’Interno, stabilisce che lo straniero in possesso del permesso di
soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta attestante la presentazione della
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno ha facoltà di lasciare il
territorio dello Stato e di farvi regolare rientro. Permangono, comunque, le
limitazioni e le condizioni alla circolazione nell’ambito dell’area Schengen,
regolate dalla disciplina internazionale.
CHI ASSITE LO STRANIERO A RICHIEDERE IL PERMESSO DI
SOGGIORNO?
I comuni e i patronati assicurano a titolo gratuito, e
nell'ambito dei loro fini istituzionali un’attività di informazione, consulenza
ed assistenza allo straniero finalizzata alla corretta predisposizione delle
istanze per il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno o della carta di
soggiorno; inoltre, sul portale dell’Immigrazione, www.portaleimmigrazione.it, attraverso l' area riservata ai
Comuni e ai Patronati è possibile compilare telematicamente la richiesta, che
successivamente, il cittadino straniero presenterà presso gli sportelli degli
uffici postali abilitati all'accettazione di tali istanze.
SONO
RICONOSCIUTI I TITOLI DI STUDIO MOLDAVI?
I
titoli di studio conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo
che vi siano specifiche Convenzioni internazionali. I titoli, possono però
essere dichiarati equipollenti, cioè corrispondenti ai titoli italiani. Innanzitutto, occorre distinguere a
seconda che il riconoscimento del titolo di studio ottenuto all’estero, abbia
finalità di istruzione o accademiche (come ad esempio l’accesso a dottorati di
ricerca o corsi post universitari come ad esempio master), oppure abbia come
fine l’esercizio di una libera professione. Il riconoscimento del titolo per
finalità di studio è di competenza degli istituti di istruzione presso cui si
vuole proseguire il corso di studi.
I
MIEI FIGLI POSSONO FREQUENTARE LE SCUOLE ITALIANE?
Si
i minori stranieri possono iscriversi nelle scuole italiane di ogni ordine e
grado, in qualunque periodo dell’anno. Per quanto riguarda l’acceso alle scuole
medie e superiori (scuole secondarie di primo e secondo livello), se non si è
frequentata la scuola in Italia, l’accesso è consentito previo riconoscimento
titolo di studio, che deve essere tradotto e legalizzato presso le
Rappresentanze italiane nel paese di origine (nelle Rappresentanze vi sono
appositi Uffici studenti). In questi casi il riconoscimento del titolo viene
effettuato dagli Uffici scolastici provinciali, che in alcuni casi, possono
richiedere il superamento di prove integrative.
POSSO
ISCRIVERMI ALL'UNIVERSITA?
Si,
ma è necessario che il diploma sia riconosciuto. In questo caso la competenza è
delle Università ed il titolo, tradotto e legalizzato, deve essere presentato
insieme a tutta la documentazione necessaria all’atto della richiesta di
iscrizione. L’iscrizione alle università non è sempre possibile, ma solo in
determinati periodi dell’anno (di solito tra maggio e giugno occorre recarsi
presso la Rappresentanza italiana per inoltrare le domande di
pre-iscrizione). Nel
caso in cui si tratti di titolo universitario, per accedere ad esempio a corsi
post laurea o a dottorati di ricerca, il titolo deve essere stato conseguito
presso Università statali o legalmente riconosciute. La Rappresentanza italiana, attraverso
i propri uffici provvederà ad effettuare la traduzione ufficiale del titolo. Ai
fini del riconoscimento, non deve essere tradotto solo il titolo universitario,
ma andranno tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza, anche l’originale del
titolo di studio di scuola secondaria superiore e l’originale del certificato
analitico degli esami universitari rilasciato dall’Università presso cui si è
ottenuto il titolo. La Rappresentanza diplomatica, provvederà inoltre a munire
il titolo universitario ed il titolo di studio della scuola secondaria
superiore della “dichiarazione di valore”.
Effettuati tali adempimenti, lo straniero potrà inoltrare la domanda di
riconoscimento all’Università o presentarla direttamente alla segreteria
dell'Università ma se lo straniero si trova all’estero la domanda dovrà essere
inoltrata per il tramite della Rappresentanza diplomatica italiana. Inoltrata la domanda, le Università possono
riconoscere il titolo, oppure, nel caso in cui vi sia un riconoscimento
parziale degli esami effettuati, lo straniero dovrà iscriversi ad un corso per
completare il ciclo di studi e discutere una tesi finale. Sul sito internet del
Ministero dell’Istruzione, www.miur.it Avv.
Andrea De Rossi http://www.stranieriinitalia.it
POSSO RICHIEDERE L'ASSEGNO
FAMILIARE?
L’assegno per il nucleo familiare è un sostegno
erogato dall’INPS a beneficio dei familiari dei lavoratori dipendenti.
Sul sito INPS www.inps.it sono presenti tutte le informazioni
necessarie al fine di richiedere tale contributo, ed i moduli per inviare la
domanda.
A CHI SPETTA L'ASSEGNO
FAMILIARE?
L’assegno, oltre che ai cittadini italiani, spetta
anche ai lavoratori comunitari ed extracomunitari in regola per il loro nucleo
familiare. Per membri del “nucleo familiare” si intendono i seguenti familiari:
il richiedente l’assegno, il coniuge (purchè non sia separato né divorziato), i
figli minorenni e maggiorenni ( per beneficiare dell’assegno per i figli
maggiorenni, questi devono essere inabili), i nipoti che siano a carico del
richiedente (in questo caso anche i genitori dei nipoti non devono svolgere
alcun lavoro), i fratelli e sorelle del richiedente che siano orfani di
entrambi i genitori e che non siano titolari di pensione per i superstiti.
I componenti del nucleo familiare dei cittadini extracomunitari, devono essere
residenti in Italia.
LA BADANTE PUO' RICHIEDERE
GLI ASSEGNI FAMILIARI?
Per quanto riguarda i lavoratori domestici, l’assegno
spetta a coloro che hanno un reddito inferiore ad un importo minimo previsto
per il proprio nucleo familiare. Il calcolo del reddito, quale requisito per
ottenere il contributo, viene effettuato sulla base del reddito del
richiedente, più il reddito dei familiari che formano il nucleo. Il reddito si
intende al lordo delle deduzioni e detrazioni di imposta. Non
costituiscono reddito, ai fini della richiesta dell’assegno quelle erogazioni
che sono previste dalla legge, come ad esempio il trattamento di fine rapporto,
le rendite INAIL e così via. L’assegno è erogato dall’INPS al richiedente,
e spetta, in presenza dei requisiti, sin dall’inizio dell’attività lavorativa.
La misura dell’assegno varia in base alle ore di lavoro. Per i lavoratori
domestici, la misura dell’assegno è determinata da un calcolo fatto sulla base
del numero di ora lavorate anche se effettuate presso più datori di
lavoro. Nel caso di cessazione dell’attività lavorativa o di perdita dei
requisiti, l’erogazione dell’assegno viene interrotta.
A CHI SI PRESENTA LA DOMANDA PER ASSEGNI FAMILIARI?
La domanda deve essere presentata telematicamente,
mediante accesso al sito dell’INPS, autenticazione mediante PIN e richiesta da
effettuare on line. Qualora si sia sprovvisti del PIN, occorre richiederlo
all’INPS, recandosi presso le sedi, ovvero telefonicamente contattando il
numero a disposizione dei cittadini. Avv. Andrea De Rossi http://www.stranieriinitalia.it
Posso richiedere l’indennità
di disoccupazione?
L'indennità
di disoccupazione può essere "ordinaria" o "con requisiti
ridotti". Quella ordinaria spetta
ai lavoratori subordinati che concludono il loro rapporto di lavoro per motivi
indipendenti dalla loro volontà, in presenza di determinati requisiti. Ciò vuol
dire che l’indennità spetta qualora il lavoratore sia stato licenziato e non in
caso di dimissioni. La domanda può essere inoltrata sia se il rapporto è a
tempo determinato che a tempo indeterminato.
Per poter inoltrare la domanda, è essenziale che sia stata fornita al
Centro per l’impiego, la dichiarazione di “immediata disponibilità al
lavoro”. Per quanto riguarda i cittadini
extra comunitari, la possibilità di richiedere tale prestazione è subordinata
al possesso di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere lavoro
subordinato non stagionale, anche se il permesso è in fase di rinnovo.
QUALI SONO I REQUISITI PER L'INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE?
Sono quattro i requisiti richiesti per poter beneficiare dell’indennità
ordinaria di disoccupazione.
1) Anzianità contributiva. Il lavoratore deve far valere un
contributo contro la disoccupazione involontaria versato almeno 2 anni prima
della cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
2) Requisito contributivo. Il lavoratore deve far valere
almeno 52 contributi utili settimanali (pari ad un anno) versati nell'
assicurazione contro la disoccupazione involontaria nei due anni immediatamente
precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
3) Capacità lavorativa.
4) Disponibilità al lavoro. Il lavoratore deve fornire al
Centro per l’impiego la dichiarazione di "immediata disponibilità"
allo svolgimento di attività lavorativa.
A CHI FARE LA DOMANDA PER L'INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE?
La domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione attività su
appositi modelli predisposti dall’INPS. La domanda può essere fatta soltanto
telematicamente accedendo al sito dell’INPS www.inps.it oppure, contattando il call center INPS al numero 803164. In questi casi è però necessario
che il richiedente sia in possesso del codice PIN personale, che a richiesta
viene rilasciato dallo stesso Ente. Senza il codice PIN la domanda non può
essere inoltrata. L’inoltro può essere effettuato anche mediante i
patronati e CAF (centri di assistenza fiscale) abilitati. I lavoratori
domestici, devono allegare alla domanda la dichiarazione resa dall’ultimo
datore di lavoro oppure, una dichiarazione sostitutiva in cui oltre ai dati
identificativi del lavoratore deve essere indicato l’ultimo datore di lavoro,
il tipo di contratto e l’orario settimanale, la causa di cessazione del
rapporto di lavoro e le informazioni relative al rapporto di lavoro.
La domanda può essere accolta o rigettata. Nel caso in
cui sia rigettata è possibile ricorrere alla stessa INPS entro 90 giorni dalla
data di ricezione della comunicazione con cui si viene informati del rifiuto.
In questo caso si consiglia comunque di rivolgersi a patronati abilitati o ad
un legale esperto in materia.
QUALI I BENEFICI DELL' INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE
Se la domanda viene accolta, l’indennità sarà corrisposta nella durata massima
di 8 mesi nel caso in cui il lavoratore non abbia superato i 50 anni di età
alla data del licenziamento, oppure 12 mesi qualora abbia superato i 50
anni.
Indennità di
disoccupazione con requisiti ridotti
Se il lavoratore non è in possesso dei requisiti per beneficiare
dell’indennità ordinaria di disoccupazione, può comunque avere diritto
all’indennità con requisiti ridotti. Spetta a coloro che possono far valere uno
o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni nell'anno solare,
oltre ad avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione
involontaria.
La domanda di indennità di disoccupazione ordinaria
con requisiti ridotti deve essere presentata dal 01 gennaio al 31 marzo
dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di
disoccupazione per i quali si intende richiedere la prestazione. Per ogni
ulteriore informazione si consiglia di consultare il sito INPS www.inps.itnelle apposite sezioni, contattare
il call center o rivolgersi a patronati e CAF abilitati ad inoltrare le domande
di disoccupazione. Avv. Andrea De Rossi www.stranieriinitalia.it
hO diritto all’esenzione dal ticket?
I cittadini extra Ue o comunitari, regolarmente
soggiornanti in Italia, sono equiparati ai cittadini italiani nell’accesso ai
servizi sanitari per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del
ticket.
Sono previste 4 tipologie di cittadini esenti dal
pagamento del ticket per età e per reddito, categorie alle quali è collegato un
codice di esenzione.
1) Cittadini che abbiano meno di sei anni o più di 65
anni, il cui nucleo familiare però non abbia un reddito complessivo superiore a
€ 36.151,98. Codice E01; -
2) Cittadini disoccupati o loro familiari a carico
purchè il nucleo familiare non abbia un reddito superiore a euro 8.263,31
(11.362,05 se c’è il coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni figlio a carico).
Codice E02; - 3) I titolari di pensione sociale
(ex assegno sociale) e i loro familiari a carico. Codice E03; -
4) I titolari di pensioni al minimo di età che abbiano almeno
60 anni e loro familiari a carico con un reddito complessivo inferiore a
8.263,31 (11.362,05 se c’è il coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni figlio a
carico). Codice E04
CHI ATTESTA IL DIRITTO DI ESENZIONE
TIKET
E lo stesso medico di famiglia (o pediatria) che, sulla base di una lista
nominativa accessibile su un sistema interno (Sistema TESSERA SANITARIA),
verifica se il paziente abbia diritto all’esenzione e, in caso positivo,
riporta sulla ricetta il codice di esenzione.
Solo se il paziente non è in questa lista e pensa di aver diritto
all’esenzione, deve recarsi all’Asl competente e richiedere l’attestato di
esenzione, allegando la documentazione fiscale.
L’ obbligo di recarsi comunque allo sportello della Asl competente c’è
sempre, invece, per coloro che per il proprio stato di disoccupazione, vogliono
usufruire del diritto all’esenzione del ticket. Avv. Mascia Salvatore
www.stranieriinitalia.it
Il
lavoratore licenziato, ha diritto a rimanere nel territorio dello stato oltre
il termine fissato dal permesso di soggiorno. Lo prevede l'articolo 37 del
Regolamento di Attuazione al Testo Unico sull'Immigrazione, la Questura rinnova
il permesso di soggiorno previa richiesta dell'interessato, documentata, fino a
sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento. Viene rilasciato
un permesso di soggiorno per "attesa occupazione" per un termine
massimo di un anno, alla scadenza dei quali lo straniero che non ha trovato
occupazione dovrà fare rientro nel paese d'origine.
QUALE E' LA PROCEDURA PER SVOLGERE LE MANSIONI D’INFERMIERE?
L’esercizio della professione d’infermiere in Italia è
subordinato al possesso di una laurea in scienze infermieristiche e
all’iscrizione all’ordine professionale degli infermieri, assistenti sanitari e
vigilatrici d’infanzia (Ipasvi). Gl’interessati di origine straniera devono
innanzitutto provvedere, dall’estero, ad ottenere il riconoscimento del proprio
titolo di studio equivalente presso il Ministero della Salute; successivamente,
anche se la categoria degli infermieri non rientra nelle quote annuali, devono
essere richiesti da una struttura sanitaria italiana. A seguito di tale
richiesta viene loro concesso un visto di entrata temporanea, necessario per
prepararsi e per superare un esame che verte sull’accertamento della conoscenza
della lingua italiana e delle norme deontologiche della professione, superando
il quale è possibile iscriversi all’ordine professionale. L’iscrizione all’albo
permetterà di svolgere l’attività lavorativa con decorrenza immediata ed
assunzione in via definitiva sulla base di un permesso di soggiorno con durata
indeterminata.
IL LAVORATORE STAGIONALE
RICOMPRENDE ANCHE LA COLF-BADANTE
Il decreto di programmazione transitoria dei flussi
d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati
all’estero nel territorio dello Stato , chiarisce che per ‘lavoratori
extracomunitari stagionali’ s’intendono i soli lavoratori extracomunitari del
settore turistico-alberghiero e del settore agricolo, restano, pertanto,
escluse colf e badanti che non possono essere assunte attraverso il detto
decreto flussi.
DOVE POSSO APPROFONDIRE GLI ARGOMENTI LETTI
Per via telefonica chiamando gratis Linea Amica, tel. 803001 + tasto
2, da mobile solo 06828881. dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 18 si può parlare direttamente con un operatore,
altrimenti si può lasciare un messaggio ed essere ricontattati I temi trattati
anche in lingua rumena sono: permesso di soggiorno, cittadinanza, assistenza
sanitaria, lavoro, medico di base, ricongiungimenti ... ecc E' un servizio della Pubblica
Amministrazione disponibile anche su
rete www.lineaamica.gov.it. Per chi
utilizza il sistema Skype, infine, può contattare lineamicapa.
Dove
rivolgersi per adottare un bambino in R. Moldova?
Ente
autorizzato ad operare nel campo delle adozioni internazionali nella Repubblica
Moldova in base al Certificato di Accreditamento n. 032 del 15.02.2013. Sede
operativa Adozioni, Via Onorato Vigliani 102,
10135 Torino (TO), Tel. +39 011 3910370, Fax +39 011 341341,
E-mail: segreteria@enzob.org; Sede in R.Moldova. MD-2012 Chișinău, str.
Vlaicu Pircalab, 30, of.7, Telefono +373 22 235 511, Sito Web www.enzob.org .
VIDEO: http://www.enzob.org/moldova2013,
SITOGRAFIA PER APPROFONDIMENTI
www.stranieriinitalia.it
(Contiene una guida pratica, in diverse
lingue, alle leggi per gli immigrati; annunci di lavoro; link di radio e
giornali; chat, forum, sondaggi.)
www.portaleimmigrazione.it
(dedicato
alle procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi e delle carte di
soggiorno, promosso dal Ministero dell'Interno in collaborazione con Poste
Italiane e Anci.)
www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione
(Il portale
del Ministero dell'Interno italiano. Dedicato alle procedure d'accesso, alla
regolamentazione, ai dati sull'immigrazione clandestina e regolare,i centri
immigrazione,ai rapporti con L'Unione Europea.)
www.prefettura.it/roma
(Servizi e
informazione immigrati, emersione dal lavoro nero, ricongiungimento famigliare,
cittadini neocomunitari, decreto flussi, link utili.)
www.immigratiestranieri.it/ita/index.php
(Servizi
immigrati, regolarizzazione, lavoro, studio, guide pratiche e news sui temi
dell'immigrazione.)
Siti approfondimento e assistenza:
(Sito di
analisi e approfondimento della questione “migranti” in Italia. Il Dossier
Statistico Immigrazione è sicuramente il documento più esaustivo e completo sui
numeri delle comunità immigrate in Italia.)
http://www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=68
(Sito
dedicato alle informazioni, regolarizzazione,notizie, circolari, sentenze,
approfondimenti, servizi demografici, permessi di soggiorno, ottenimento del
visto.)
http://www.immigrazione.biz/
(Sito
dell'Associazione nazionale per l'immigrazione. L'associazione è composta da
540 Avvocati italiani, presenti in tutte le Province d'Italia riuniti in
associazione per l'assistenza giuridica agli Immigrati stranieri.)
http://www.animi.org/
Informazione:
(Quotidiano
online che si occupa di immigrazione, conflitti, regolamentazione, lavoro nero
e integrazione.)
http://www.redattoresociale.it/
(Rivista
internet quindicinale che si rivolge ad una utenza professionale interessata
alle tematiche dell'immigrazione nell'ambito giuridico e sociale. È l'unica
rivista con una banca dati della giurisprudenza di settore che raccoglie oltre
3.500 sentenze nazionali ed europee costantemente incrementate.)
http://www.immigrazione.it/
(L’Agenzia
“Migra” (Agenzia informazione immigrati associati) nasce all’interno del
progetto Equal “L’Immagine degli immigrati in Italia tra media, società civile
e mondo del lavoro”, con la volontà di dare voce ai soggetti interessati,
partendo dal loro punto di vista e promuovendo una stretta collaborazione tra
giornalisti immigrati/e e italiani/e per una corretta rappresentazione delle
comunità straniere nei media.) http://www.migranews.it/
(Sito di
video web che si occupa di news ed eventi, consulenza, video in podcast, forum,
più progetto immigrazione onlus)
http://www.immigrazioneoggi.it/
ROMA_CAF_PATRONATE
DOVE CI SONO PRESENTE LE NOSTRE
CONAZIONALE, DONNE MOLDAVE:
CAF
1. CAF
Marianna
Voitenco
tEL.. 3280842557 _ 3208988973
e-mail:
voitenco.marianna@libero.it
2. CAF
Galia Sava
Tel: 3881588870
Via Messala
Corvino n°49; Roma
(Metro A
Lucio Sestio)
E-mail:
galiasava@hotmail.it
3. Sindacato
dei Lavoratori d’Europa
Indirizzo: Via Torquato Tasso 147/149/151, 00185 Roma
(RM)
Telefono: 06.70454309
E-mail: sile_roma@yahoo.com, Irina Ciubotaru
http://www.sindacatosile.it