sabato 8 febbraio 2014

tutte le FAQ sull'immigrazione.

DOVE TROVO IL CONTRATTO DI LAVORO SUL LAVORO DOMESTICO?
Si richiede aI sindacati o si scarica dal seguente sito:
http://www.colfebadantionline.it/

lavoro in nero quanto si rischia -  Una famiglia che dà impiego ad una colf o badante senza averla messa pienamente in regola può incorrere in sanzioni salatissime, sia di natura amministrative, che civile e penale. Negli ultimi anni Il Ministero del lavoro ha infatti inasprito le sanzioni per contrastare il lavoro in nero, che domina il settore con il 62% delle collaboratrici e collaboratori domestici assunti con evasione contributiva totale o parziale (dati: Censis).

SE NON SI COMUNICA L’ASSUNZIONE
Prima di tutto, per il solo fatto di non aver comunicato l'assunzione non aver comunicato l’assunzione o le variazioni nel rapporto di lavoro, la legge prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da 200 a 500 euro per ogni lavoratore alla Direzione Provinciale del Lavoro.

SE NON SI PAGANO I CONTRIBUTI
Il datore di lavoro paga una penale per l’omesso pagamento dei contributi pari al 30% su base annua per ciascun lavoratore. Il calcolo è fatto sull’importo dei contributi evasi con un massimo del 60% ed un minimo di 3.000 euro, anche per una sola giornata di lavoro “in nero” non dichiarata,La penale è cumulabile con le sanzioni amministrative per mancata comunicazione e per mancata iscrizione all’Inps.  La multa è più pesante se il lavoratore non possiede il permesso di soggiorno, o questo è scaduto o revocato. Infatti la multa è pari a 5.000 euro per ciascun occupato irregolarmente e la reclusione da 6 mesi a 3 anni.   http://www.colfebadantionline.it

SE LA COLF E' EXTRA-COMUNITARIA
Tutto diventa più grave se il lavoratore è cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto o revocato. In tali casi è previsto una multa pari a 5.000 euro per ciascun lavoratore occupato irregolarmente e la reclusione da 6 mesi a 3 anni.  Non trova invece applicazione nel lavoro domestico la cosiddetta maxi-sanzione introdotta dal "decreto Bersani" che prevede inoltre una sanzione amministrativa da 1.500 a 12mila euro per ciascun lavoratore “in nero”, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo irregolare accertata. http://www.colfebadantionline.it

TEST D’ITALIANO PER PERMESSO DI SOGGIORNO SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO CE
Superare il test d’italiano per stranieri è necessario per ottenere il permesso di soggiorno a tempo indeterminato cioè la carta di soggiorno della Comunità Europea per soggiornanti di lungo periodo. Questo video è una guida pratica con le necessarie informazioni per capire come ci si iscrive al test e in cosa consiste. http://www.italiano.rai.it/articoli/test-ditaliano-per-stranieri-guida-pratica/21934/default.aspx

INSCRIZIONI ALL’ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Si faranno solo on line. Stesse regole per gli alunni con cittadinanza italiana e alunni stranieri.  Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e ricerca ha emanato la circolare n. 96 del 17 dicembre 2012 che chiarisce le modalità di iscrizione alle scuole statali di ogni ordine e grado per l’anno 2013- 1014. La normativa attuale (legge 7 agosto 2012) prevede che dall’anno 2012-1013 le iscrizioni agli istituti avvengano esclusivamente on line: dalla registrazione, alla ricerca della scuola desiderata, dalla compilazione del modulo di iscrizione al suo inoltro.  Per rendere la procedura più semplice il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca ha attivato una pagina web di facile accesso all’indirizzo:http://www.iscrizioni.istruzione.it. 
Per riconoscimento del diploma in Italia visita:
www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=324

MATRIMONIO TRA MOLDAVI E ITALIANI 
Serve il Certificato di capacità matrimoniale plurilingue che dal 1 giugno 2010 sostituisce il vecchio nulla-osta, questo certificato è rilasciato dalle autorità moldave e non necessità la traduzione in italiano o timbro apostile. Viene presentato direttamente in comune per procedere alla registrazione del matrimonio.

COSA SERVE PER OTTENERE IL CERTIFICATO CAPACITA' MATRIMONIALE?
il cittadino moldavo deve presentare alle competenti autorità moldave i seguenti documenti:
1) carta d'identità moldava valida in originale; - 2) certificato di divorzio o eventuale certificato di decesso del coniuge; - 3) copia conforme all’originale della carta di identità o passaporto del futuro coniuge (solo la pagina con la foto), e la traduzione della stessa in romeno, entrambe apostilati; - 4) certificato di stato libero del futuro coniuge (indicando anche la residenza), tradotto in romeno, con timbro apostile sull’originale e sulla traduzione in romeno;
Nel caso in cui il futuro coniuge è divorziato, è necessario presentare l’estratto plurilingue dall’atto di matrimonio con la menzione di divorzio. Il presente documento non necessita la traduzione o legalizazzione. Nel caso in cui il cittadino italiano è vedovo, si deve presentare il certificato di decesso del suo ex-coniuge, munito del timbro apostile sull’originale e sulla traduzione in romeno;.

DOVE RICHIEDERE IL CERTIFICATO CAPACITA' MATRIMONIALE
1) Presentanrsi personalmente davanti alle autorità moldave competenti (Servizio dello Stato Civile del Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldova, Chisinau, str. M.Viteazul 11/1, tel. +373 22 257185, 257187, 257189, fax:+373 22 292 692). Leggi la informazione in romeno: http://www.stare-civila.gov.md/ ;
2)Tramite una delega (a nome di un parente/amico). La delega si può ottenere all'Ambasciata della Repubblica Moldova a Roma o al Consolato Generale della Repubblica di Moldova a Roma (nel caso ove il cittadino interessato ha in Moldova parenti di 1° e 2° grado (madre, padre, sorella, fratello, figli), essi possono richiedere il certificato di capacità matrimoniale dell’interessato senza delega).
3) Il certificato di capacità matrimoniale può essere richiesto tramite l’Ambasciata della Repubblica Moldova a Roma oppure tramite il Consolato Generale della Repubblica Moldova a Roma (presentando i documenti sopraelencati. Il certificato viene rilasciato dalle autorità competenti moldavi nell’arco di 45 giorni.   http://www.italia.mfa.md/nulla-osta-marriage/

COSA E' L' AUTOCERTIFICAZIONE
In Italia vige la autocertificazione relativamente ad atti, stati e qualità del cittadino, ovvero per i documenti già esistenti presso la pubblica 'amministrazione pubblica, evitando cosi di richiedere continuamente i certificati originali. Tale semplificazione vale anche per gli extracomunitari ma limitatamente agli atti già in possesso dello Stato Italiano. Per gli atti riferiti ad eventi accaduti all'estero, esistenti presso lo stato Moldavo, è necessario dimostrarli con idonea documentazione eventualmente tradotta e legalizzata/apostillata dalle Autorità moldave. Tali atti riguardano ad esempio: nascita, matrimonio, certificati penali ecc.. che quindi non sono autocertificabili

Come funziona l'autocertificazione
L’autocertificazione consente di presentare dichiarazioni in sostituzione di certificati compilando i moduli da scaricare sul sito: www.comuni.it/autocertificazione/certificati/certificazioni.htm

DOVE TROVO I MODULI PER AUTOCERTIFICAZIONI 
 I moduli sono disponibili presso ogni pubblica amministrazione e comunque scaricabili sul sito 

E’ AUTOCERTIFICABILE L'IDONEITA' ALLOGGIATIVA?
Il certificato di idoneità alloggiativa, necessario per presentare la domanda di ricongiungimento familiare o di permesso di soggiorno ce soggiornante di lungo periodo anche per i familiari conviventi (coniuge o figli), non è e non sarà mai autocertificabile, poiché l'idoneità alloggiativa "rappresenta un'attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici comunali" e che non ha natura di certificato.

COSA E' LA IDONEITA' ABITATIVA ?
E' un requisito indispensabile per il ricongiungimento famigliare, stabilito dalla legge ma gestito localmente.
Al fine quindi di assicurare una interpretazione omogenea su tutto il territorio nazionale è stata emessa la nuova tabella igienico sanitaria di riferimento per le amministrazioni locali che la applicano:
A) Superficie per abitante: 1 abitante per 14 mq, -  2 abitanti per 28 mq, - 3 abitanti per 42 mq,  4 abitanti per  56 mq,  per ogni abitante successivo +10 mq.  B) Composizione dei locali: Stanza da letto:  1 persona per  9 mq.   Stanza da letto 2 persone per 14mq, + una stanza soggiorno di 14 mq.  C) Alloggi mono-stanza: 1 persona per 28 mq (comprensivi del bagno), 2 persone per 38 mq (comprensivi del bagno).  D) Altezze minime: Gli alloggi dovranno avere una altezza minima di 2,70 m derogabili a 2,55 m per i comuni montani e a 2,40 m per i corridoi, i bagni, i disimpegni ed i ripostigli.  E) Aerazione: Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica. F) Impianto di riscaldamento: Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano necessario.
www.immigratiestranieri.it/ita/news_dettaglio2.php?table=guide_pratiche&news_id=29&ideti=5

Cos'è la Posta Certificata  (PEC)
E' un servizio di comunicazione elettronica tra Cittadino e Pubblica Amministrazione. Il servizio è offerto a titolo gratuito e si rivolge a tutti i cittadini anche stranieri maggiorenni anche se  residenti all'estero purché in possesso di un Codice Fiscale e, nel caso di cittadini extra UE, di permesso di soggiorno o "modello 22A con Ologramma" valido.La Posta Certificata consente di dialogare in modalità sicura, legale  e certificata con la Pubblica Amministrazione comodamente da casa o con qualsiasi dispositivo in grado di connettersi ad internet senza recarsi presso gli Uffici della Pubblica Amministrazione per:  A) richiedere/inviare informazioni alle Pubbliche Amministrazioni;  B) inviare istanze/documentazione alle Pubbliche Amministrazioni;  C) ricevere documenti, informazioni, comunicazioni dalle Pubbliche Amministrazioni; D) garantisce data e ora riferiti all'accettazione e alla consegna del messaggio e l'integrità del contenuto trasmesso.
Per dotarsi del servizio gratuito consultare il sito  www.postacertificata.gov.it.  Esiste anche la PEC a pagamento ma è rivolta alle comunicazioni private. Il funzionamento è analogo e si può ottenere a pagamento presso società private consultabili on-line, quali Aruba.it, Legalmail.it ecc..  

COME SI OTTIENE LA CITTADINANZA PER RESIDENZA?
La legge stabilisce che la cittadinanza “può essere concessa” allo straniero, per cui si tratta di un processo caratterizzato da un’ampia discrezionalità, a differenza della naturalizzazione per matrimonio con cittadino italiano. Si può presentare la domanda dopo un periodo di effettiva residenza anagrafica nel territorio italiano di 10 anni. La domanda deve essere presentata presso la Prefettura di residenza compilando il modulo B e allegando la documentazione richiesta in originale e fotocopia: 1) Modulo di domanda compilato in tutte le sue parti, completo di firme e con marca da bollo da € 16,00; - 2) Estratto dell'atto di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata; - 3) Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata; - 4) Per colf e badanti Estratto Retributivo INPS;  5) Eventuale fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o apolide più originale da portare in visione;  - 6) Fotocopia di un documento in corso di validità; - 7) Fotocopia del Permesso di Soggiorno o attestazione di soggiorno per comunitari; - 8) Ricevuta in copia del versamento del contributo di 200 €.

IN QUANTO TEMPO SI OTTIENE LA CITTADINANZA
La tempistica per il trattamento della domanda è di 730 giorni, cioè 2 anni dal momento in cui la domanda viene acquisita dall’autorità. In caso di esito favorevole, la Prefettura invia una notifica all’interessato entro 90 giorni dalla ricezione del decreto di cittadinanza da parte dell’Autorità. Una volta che l’interessato ha il decreto in mano deve presentarsi al Comune di residenza, entro 6 mesi dalla notifica, per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica come previsto dall’art. 10 della legge sulla cittadinanza (L. 91/1992). Decorso quel periodo il decreto non avrà più validità e l’interessato dovrà ripresentare la domanda per la cittadinanza e produrre nuovamente tutta la documentazione.

SE IL PREFETTO NON COMUNICA L'ESITO DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA?
Il Ministero dell’Interno ha ribadito che l’eventuale ritardo della Prefettura nell'adottare un provvedimento di accoglienza o meno della domanda, trascorsi i 730 giorni per la trattazione dell’istanza, non significa l’accoglienza o il rifiuto della domanda stessa. In tal caso si può, però, chiedere al Tribunale di obbligare la Pubblica Amministrazione ad adottare i provvedimenti in merito al rifiuto o accoglimento della domanda di cittadinanza. È possibile, in base alla legge 241/90 sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, entro l’anno da quando sono decorsi i 2 anni senza una risposta, inviare una lettera di diffida alla pubblica amministrazione per avere un riscontro. Questa procedura non implica la necessità di rivolgersi ad un avvocato, obbligatorio invece nel caso in cui si decida di rivolgersi al Tribunale.  D.ssa Maria Elena Arguello, www.stranieriinitalia.it

Si calcola sommando il reddito di ogni componente la famiglia che risulta nel certificato Stato di famiglia.  Ciò vuol dire che se il cittadino straniero non raggiunge il minimo previsto di €8.500 per ogni anno del triennio richiesto dalla normativa, può integrare il proprio reddito con quello del nucleo familiare, che si intende composto da coniuge o genitori; ma in questi casi il minimo richiesto diventa di €11.500 in caso di coniuge a carico e di €550 in più per ogni figlio a carico.  L’accertamento di questo requisito è fondamentale al momento di valutare la richiesta di cittadinanza visto che l’interessato deve disporre di mezzi adeguati a garantirgli l’autosufficienza economica e il soddisfacimento degli obblighi di solidarietà.  Il reddito si dimostra presentando la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, potendo però aggiornare eventuali successivi aumenti di reddito prima dell'emanazione del provvedimento.

La dichiarazione dei redditi delle colf:
Se una colf/badante lavora tutte le settimane dell'anno e riceve meno di €8.000 euro non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.  Nel caso in cui il suo reddito imponibile (reddito imponibile = stipendi ricevuti meno le spese deducibili), superi la soglia limite degli €8.000 euro (attenzione, questo limite è soggetto a una variazione annuale), per la legge italiana è obbligata, ogni anno, a fare la dichiarazione dei redditi, attraverso la quale si dichiara allo Stato quanto si è guadagnato nell’anno di riferimento.  In proporzione al reddito guadagnato è poi obbligata a pagare le imposte secondo delle percentuali fissate sempre dalla legge. Chiaramente più alto è il reddito più è alto l’importo da versare allo Stato per poter usufruire dei servizi che lo Stato offre attraverso i suoi uffici pubblici (Scuole, Ospedali, Comuni, ecc…).  Per ulteriori dettagli e sapere la propria situazione rivolgersi a un Caf o Patronato.

COME DIMOSTRA LA BADANTE IL REDDITO ANNUALE
presentando lo Estratto Conto contributivo dell’Inps. Tale certificato, infatti, dimostra tutti i contributi versati a favore del lavoratore fin dall’apertura della propria posizione assicurativa indipendentemente dal tipo di lavoro o contratto svolto. All’interno del certificato sono riportati i dati anagrafici dell’interessato; il periodo di riferimento per i quali sono stati versati i contributi e tutti i dati relativi ai versamenti previdenziali.
Si può accedere a questo documento direttamente sul sito dell’Inps, nella sezione di servizi per il cittadino, utilizzando il codice di identificazione personale PIN. Altrimenti si può riceverlo chiamando da rete fissa al numero gratuito dell’Inps 803164 o al numero a pagamento 06164164 dal cellulare. È possibile, inoltre, richiederlo con l’assistenza di un Patronato, di un Centro di assistenza fiscale o di un professionista abilitato.
D.ssa Maria Elena Arguello,   www.stranieriinitalia.it

Ricongiungimenti familiari. Posso portare in Italia i miei genitori?
Il ricongiungimento dei genitori è regolato dal T.U. sull’immigrazione. In particolare l’articolo 29 indica verso quali familiari sia possibile ricongiungersi. Si tratta dei parenti più prossimi: il coniuge, i figli ed i genitori. Per alcune categorie di parenti, la normativa detta condizioni specifiche affinché possa effettuarsi il ricongiungimento. Si tratta dei figli ed i genitori.
I genitori che possono essere ricongiunti appartengono a due categorie:  A) Genitori a carico del figlio che chiede il ricongiungimento, senza altri figli nel Paese di origine o di provenienza;  - B) Genitori con età superiore a 65 anni che, anche qualora abbiano altri figli, non siano in grado di sostenerli per gravi e documentati motivi di salute.  

QUALI REQUISITI SERVONO PER IL RICONGIUNGIMENTO DEI GENITORI?
Devono possedere i seguenti requisiti:   A)  un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.   -  B) un alloggio adeguato per il familiare da ricongiungere. La disponibilità dell’alloggio deve essere provata mediante la copia del contratto di locazione/comodato/proprietà.  -   C) I  certificati attestanti il rapporto di parentela, debitamente tradotta e legalizzata dovrà essere presentata, da parte del familiare per il quale è richiesto il nulla osta, all’Autorità diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza al momento della richiesta del visto di ingresso nel territorio dello Stato italiano.  -  D)  Assicurazione sanitaria per i genitori ultra 65 anni o altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi sanitari. In alternativa è possibile l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, pagando un contributo forfettario stabilito dai Ministeri competenti.

QUALE E LA PROCEDURA PER IL RICONGIUNGUIMENTO?
Chi possiede la ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno può inoltrare la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, la domanda va inoltrata telematicamente, accedendo al sito del Ministero dell’interno (www.interno.it). Tutte le ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito del Ministero alla sezione “immigrazione”. 
La procedura per il ricongiungimento familiare si articola in due fasi, la prima (in capo allo Sportello Unico) riguarda la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nullaosta (titolo di soggiorno, reddito, alloggio), la seconda (in capo alla rappresentanza consolare), strettamente connessa alla prima, riguarda la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto d’ingresso (legami di parentela, e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere).  Il richiedente deve documentare di possedere un reddito minimo (sommando anche i redditi della famiglia) atto a mantenere il ricongiunto.  Consultare www.meltingpot.org/-Schede-pratiche-.html     Avv. Andrea De Rossi http://www.stranieriinitalia.it

DOPO QUANTO TEMPO È POSSIBILE RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE?
La normativa non prevede il decorso di un determinato periodo di tempo prima dell’inoltre della domanda, ma la disponibilità di un reddito sufficiente e di un alloggio idoneo. La sussistenza dell’importo reddituale minimo può essere accertata anche in via preventiva, tenendo conto delle retribuzioni che saranno percepite dal richiedente nel corso dell’anno, previa autocertificazione dallo stesso resa ai sensi della normativa vigente. 

HO SMARRITO IL PERMESSO DI SOGGIORNO
La prima cosa da fare in caso di smarrimento o furto è presentare la denuncia presso la stazione di Polizia o Carabinieri più vicina, soprattutto per tutelarsi nel caso in cui il permesso di soggiorno possa essere utilizzato per attività illecite. L'operatore rilascerà una copia della denuncia che servirà per richiedere il duplicato del permesso di soggiorno o, nel caso in questione visto che il permesso di soggiorno smarrito stava per scadere, per chiederne direttamente il rinnovo.

Compio 18 anni. Posso rinnovare il mio permesso per motivi familiari?
La situazione di quei ragazzi che, al raggiungimento della maggiore età, rimangono all’interno del nucleo familiare a causa della mancanza di una indipendenza economica è stata anche oggetto, di numerose pronunce da parte della Corte di Cassazione.  E’ possibile infatti che, al compimento del diciottesimo anno di età il ragazzo abbia interrotto gli studi, oppure non voglia o non possa proseguirli ed allo stesso tempo che non abbia trovato un lavoro. Ciò vale tanto per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri.
Il T.U. sull’immigrazione dispone che al compimento della maggiore età, allo straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari “può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.” (articolo 32 del T.U.) Richiamando alcune pronunce della Corte Costituzionale, sul dovere/diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, il Ministero ha previsto con la direttiva citata la possibilità, al raggiungimento della maggiore età da parte dello straniero, oltre alle ipotesi previste dall’articolo 32, anche quella di rinnovare il permesso di soggiorno per motivi familiari per la stessa durata di quello del genitore e purché quest’ultimo soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento familiare.    Av. Andrea De Rossi
http://www.stranieriinitalia.it

MI SCADE IL PERMESSO DI SOGGIORNO
Per il rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino extracomunitario deve compilare l’apposito kit disponibile negli uffici postali dove è attivo il servizio “Sportello Amico”. Il Kit va compilato in tutte le parti relative alla propria richiesta (lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, studio, ecc) ed è necessario allegare in copia la seguente documentazione: fotocopia del passaporto (solo delle pagine dove risultano timbri di entrata ed uscita oltre a quelle con i dati anagrafici, la foto e il timbro dell’autorità che ha emesso il passaporto);  Fotocopia della documentazione che prova il reddito per il proprio mantenimento in Italia (buste paga, contratto di lavoro, bollettini Inps in caso di colf e badanti, cud, etc.) del richiedente o del nucleo familiare;  Fotocopia della documentazione attestante la sistemazione alloggiativa (contratto di affitto, comodato, cessione di fabbricato);  Fotocopia della denuncia di smarrimento o furto;  Fotocopia del codice fiscale;  Se si è in possesso di una copia del permesso di soggiorno smarrito, bisogna allegare anche questa. L'operatore postale contestualmente alla consegna del kit per il rinnovo del permesso, comunica l'appuntamento presso la Questura competente per il fotosegnalamento. Il richiedente, in quella sede, dovrà portare con sé tutti gli originali della documentazione allegata alla richiesta compresa la denuncia di smarrimento, più 4 fototessere uguali fra di loro e con lo sfondo bianco. La Questura valuterà la domanda e la documentazione allegata. Nel caso di esito positivo rilascerà il nuovo permesso di soggiorno. FONTE: Stranieri in Italia www.stranieriinitalia.it/

Per quanto tempo posso lasciare l'Italia senza perdere il permesso?
I cittadini extracomunitari, titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità, possono lasciare temporaneamente il territorio italiano, ma la legge ne precisa le condizioni.
Prima di tutto occorre verificare la durata del permesso di soggiorno che si possiede.
Per i permessi di soggiorno di durata annuale il permesso di soggiorno non può essere rinnovato se il cittadino ha interrotto il suo soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi.
Se, il permesso di soggiorno ha una durata almeno biennale, il tempo massimo di allontanamento dal territorio italiano è pari alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno (quindi un anno). Solo se il cittadino extracomunitario è stato "costretto" a rimanere all'estero oltre il periodo stabilito dalla legge, per gravi motivi comprovati, come ad esempio ricoveri in ospedali o cure riabilitative, o per adempiere agli obblighi militari, ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. La legge riconosce che può ottenere il rinnovo del permesso anche se l'allontanamento è dipeso da gravi motivi di salute del coniuge o di un parente di primo grado. Sarà importante, in ogni caso, conservare tutti i documenti che dimostrino le ragioni del soggiorno all'estero ed eventualmente farli tradurre e legalizzare/apostillare nei Consolati italiani.
Se il permesso di soggiorno scade quando il cittadino straniero si trova all'estero, è possibile rientrare in Italia purchè richieda il visto di reingresso presso il Consolato italiano del Paese estero nel quale si trova. Il permesso di soggiorno non deve, però, essere scaduto da oltre 60 giorni. Questo termine non conta per lo straniero che abbia adempiuto agli obblighi militari. Per chi ha, invece, avuto gravi motivi di salute il permesso di soggiorno non deve essere scaduto da oltre un anno.  Per la domanda del visto occorrerà presentare il permesso di soggiorno scaduto e il Consolato provvederà a richiedere l'autorizzazione alla Questura che ha rilasciato il permesso. Avv. Mascia Salvatore, www.stranieriinitalia.it

CON LA RICEVUTA DELLA RICHIESTA DI SOGGIORNO POSSO TORNARE IN PATRIA?
La direttiva n°11050 del 05.08.2006 del Ministro dell’Interno, stabilisce che lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno ha facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro. Permangono, comunque, le limitazioni e le condizioni alla circolazione nell’ambito dell’area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale.

CHI ASSITE LO STRANIERO A RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO?
I comuni e i patronati assicurano a titolo gratuito, e nell'ambito dei loro fini istituzionali un’attività di informazione, consulenza ed assistenza allo straniero finalizzata alla corretta predisposizione delle istanze per il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; inoltre, sul portale dell’Immigrazione, www.portaleimmigrazione.it, attraverso l' area riservata ai Comuni e ai Patronati è possibile compilare telematicamente la richiesta, che successivamente, il cittadino straniero presenterà presso gli sportelli degli uffici postali abilitati all'accettazione di tali istanze. 

SONO RICONOSCIUTI I TITOLI DI STUDIO MOLDAVI?
I titoli di studio conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo che vi siano specifiche Convenzioni internazionali. I titoli, possono però essere dichiarati equipollenti, cioè corrispondenti ai titoli italiani. Innanzitutto, occorre distinguere a seconda che il riconoscimento del titolo di studio ottenuto all’estero, abbia finalità di istruzione o accademiche (come ad esempio l’accesso a dottorati di ricerca o corsi post universitari come ad esempio master), oppure abbia come fine l’esercizio di una libera professione. Il riconoscimento del titolo per finalità di studio è di competenza degli istituti di istruzione presso cui si vuole proseguire il corso di studi. 

I MIEI FIGLI POSSONO FREQUENTARE LE SCUOLE ITALIANE?
Si i minori stranieri possono iscriversi nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, in qualunque periodo dell’anno. Per quanto riguarda l’acceso alle scuole medie e superiori (scuole secondarie di primo e secondo livello), se non si è frequentata la scuola in Italia, l’accesso è consentito previo riconoscimento titolo di studio, che deve essere tradotto e legalizzato presso le Rappresentanze italiane nel paese di origine (nelle Rappresentanze vi sono appositi Uffici studenti). In questi casi il riconoscimento del titolo viene effettuato dagli Uffici scolastici provinciali, che in alcuni casi, possono richiedere il superamento di prove integrative. 
POSSO ISCRIVERMI ALL'UNIVERSITA?

Si, ma è necessario che il diploma sia riconosciuto. In questo caso la competenza è delle Università ed il titolo, tradotto e legalizzato, deve essere presentato insieme a tutta la documentazione necessaria all’atto della richiesta di iscrizione. L’iscrizione alle università non è sempre possibile, ma solo in determinati periodi dell’anno (di solito tra maggio e giugno occorre recarsi presso la Rappresentanza italiana per inoltrare le domande di pre-iscrizione).  Nel  caso in cui si tratti di titolo universitario, per accedere ad esempio a corsi post laurea o a dottorati di ricerca, il titolo deve essere stato conseguito presso Università statali o legalmente riconosciute. La Rappresentanza italiana, attraverso i propri uffici provvederà ad effettuare la traduzione ufficiale del titolo. Ai fini del riconoscimento, non deve essere tradotto solo il titolo universitario, ma andranno tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza, anche l’originale del titolo di studio di scuola secondaria superiore e l’originale del certificato analitico degli esami universitari rilasciato dall’Università presso cui si è ottenuto il titolo. La Rappresentanza diplomatica, provvederà inoltre a munire il titolo universitario ed il titolo di studio della scuola secondaria superiore della “dichiarazione di valore”. 

Effettuati tali adempimenti, lo straniero potrà inoltrare la domanda di riconoscimento all’Università o presentarla direttamente alla segreteria dell'Università ma se lo straniero si trova all’estero la domanda dovrà essere inoltrata per il tramite della Rappresentanza diplomatica italiana.  Inoltrata la domanda, le Università possono riconoscere il titolo, oppure, nel caso in cui vi sia un riconoscimento parziale degli esami effettuati, lo straniero dovrà iscriversi ad un corso per completare il ciclo di studi e discutere una tesi finale. Sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, www.miur.it   Avv. Andrea De Rossi http://www.stranieriinitalia.it

POSSO RICHIEDERE L'ASSEGNO FAMILIARE?
L’assegno per il nucleo familiare è un sostegno erogato dall’INPS  a beneficio dei familiari dei lavoratori dipendenti. Sul sito INPS www.inps.it sono presenti tutte le informazioni necessarie al fine di richiedere tale contributo, ed i moduli per inviare la domanda.
  
A CHI SPETTA L'ASSEGNO FAMILIARE?
L’assegno, oltre che ai cittadini italiani, spetta anche ai lavoratori comunitari ed extracomunitari in regola per il loro nucleo familiare. Per membri del “nucleo familiare” si intendono i seguenti familiari: il richiedente l’assegno, il coniuge (purchè non sia separato né divorziato), i figli minorenni e maggiorenni ( per beneficiare dell’assegno per i figli maggiorenni, questi devono essere inabili), i nipoti che siano a carico del richiedente (in questo caso anche i genitori dei nipoti non devono svolgere alcun lavoro), i fratelli e sorelle del richiedente che siano orfani di entrambi i genitori e che non siano titolari di pensione per i superstiti.
I componenti del nucleo familiare dei cittadini extracomunitari, devono essere residenti in Italia.

LA BADANTE PUO' RICHIEDERE GLI ASSEGNI FAMILIARI?
Per quanto riguarda i lavoratori domestici, l’assegno spetta a coloro che hanno un reddito inferiore ad un importo minimo previsto per il proprio nucleo familiare. Il calcolo del reddito, quale requisito per ottenere il contributo, viene effettuato sulla base del reddito del richiedente, più il reddito dei familiari che formano il nucleo. Il reddito si intende al lordo delle deduzioni e detrazioni di imposta. Non costituiscono reddito, ai fini della richiesta dell’assegno quelle erogazioni che sono previste dalla legge, come ad esempio il trattamento di fine rapporto, le rendite INAIL e così via.  L’assegno è erogato dall’INPS al richiedente, e spetta, in presenza dei requisiti, sin dall’inizio dell’attività lavorativa. La misura dell’assegno varia in base alle ore di lavoro. Per i lavoratori domestici, la misura dell’assegno è determinata da un calcolo fatto sulla base del numero di ora lavorate anche se effettuate presso più datori di lavoro. Nel caso di cessazione dell’attività lavorativa o di perdita dei requisiti, l’erogazione dell’assegno viene interrotta. 

A CHI SI PRESENTA LA DOMANDA PER ASSEGNI FAMILIARI?
La domanda deve essere presentata telematicamente, mediante accesso al sito dell’INPS, autenticazione mediante PIN e richiesta da effettuare on line. Qualora si sia sprovvisti del PIN, occorre richiederlo all’INPS, recandosi presso le sedi, ovvero telefonicamente contattando il numero a disposizione dei cittadini. Avv. Andrea De Rossi http://www.stranieriinitalia.it

Posso richiedere l’indennità di disoccupazione?
L'indennità di disoccupazione può essere "ordinaria" o "con requisiti ridotti". Quella ordinaria spetta ai lavoratori subordinati che concludono il loro rapporto di lavoro per motivi indipendenti dalla loro volontà, in presenza di determinati requisiti. Ciò vuol dire che l’indennità spetta qualora il lavoratore sia stato licenziato e non in caso di dimissioni. La domanda può essere inoltrata sia se il rapporto è a tempo determinato che a tempo indeterminato.  Per poter inoltrare la domanda, è essenziale che sia stata fornita al Centro per l’impiego, la dichiarazione di “immediata disponibilità al lavoro”.  Per quanto riguarda i cittadini extra comunitari, la possibilità di richiedere tale prestazione è subordinata al possesso di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere lavoro subordinato non stagionale, anche se il permesso è in fase di rinnovo. 

QUALI SONO I REQUISITI PER L'INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE?
Sono quattro i requisiti richiesti per poter beneficiare dell’indennità ordinaria di disoccupazione.
1)    Anzianità contributiva. Il lavoratore deve far valere un contributo contro la disoccupazione involontaria versato almeno 2 anni prima della cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
2)    Requisito contributivo. Il lavoratore deve far valere almeno 52 contributi utili settimanali (pari ad un anno) versati nell' assicurazione contro la disoccupazione involontaria nei due anni immediatamente precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
3)   Capacità lavorativa.
4)    Disponibilità al lavoro. Il lavoratore deve fornire al Centro per l’impiego la dichiarazione di "immediata disponibilità" allo svolgimento di attività lavorativa. 

A CHI FARE LA DOMANDA PER L'INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE?
La domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione attività su appositi modelli predisposti dall’INPS. La domanda può essere fatta soltanto telematicamente accedendo al sito dell’INPS
www.inps.it oppure, contattando il call center INPS al numero 803164. In questi casi è però necessario che il richiedente sia in possesso del codice PIN personale, che a richiesta viene rilasciato dallo stesso Ente. Senza il codice PIN la domanda non può essere inoltrata. L’inoltro può essere effettuato anche mediante i patronati e CAF (centri di assistenza fiscale) abilitati. I lavoratori domestici, devono allegare alla domanda la dichiarazione resa dall’ultimo datore di lavoro oppure, una dichiarazione sostitutiva in cui oltre ai dati identificativi del lavoratore deve essere indicato l’ultimo datore di lavoro, il tipo di contratto e l’orario settimanale, la causa di cessazione del rapporto di lavoro e le informazioni relative al rapporto di lavoro.
La domanda può essere accolta o rigettata. Nel caso in cui sia rigettata è possibile ricorrere alla stessa INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione con cui si viene informati del rifiuto. In questo caso si consiglia comunque di rivolgersi a patronati abilitati o ad un legale esperto in materia. 

QUALI I BENEFICI DELL' INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE
Se la domanda viene accolta, l’indennità sarà corrisposta nella durata massima di 8 mesi nel caso in cui il lavoratore non abbia superato i 50 anni di età alla data del licenziamento, oppure 12 mesi qualora abbia superato i 50 anni.
Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
Se il lavoratore non è in possesso dei requisiti per beneficiare dell’indennità ordinaria di disoccupazione, può comunque avere diritto all’indennità con requisiti ridotti. Spetta a coloro che possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni nell'anno solare, oltre ad avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria.
La domanda di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti deve essere presentata dal 01 gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione per i quali si intende richiedere la prestazione. Per ogni ulteriore informazione si consiglia di consultare il sito INPS www.inps.itnelle apposite sezioni, contattare il call center o rivolgersi a patronati e CAF abilitati ad inoltrare le domande di disoccupazione.   Avv. Andrea De Rossi www.stranieriinitalia.it

hO diritto all’esenzione dal ticket?
I cittadini extra Ue o comunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, sono equiparati ai cittadini italiani nell’accesso ai servizi sanitari per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket.
Sono previste 4 tipologie di cittadini esenti dal pagamento del ticket per età e per reddito, categorie alle quali è collegato un codice di esenzione.  1)    Cittadini che abbiano meno di sei anni o più di 65 anni, il cui nucleo familiare però non abbia un reddito complessivo superiore a € 36.151,98. Codice E01; -  2)    Cittadini disoccupati o loro familiari a carico purchè il nucleo familiare non abbia un reddito superiore a euro 8.263,31 (11.362,05 se c’è il coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni figlio a carico). Codice E02;  -  3)  I titolari di pensione sociale (ex assegno sociale) e i loro familiari a carico. Codice E03;  -  4)  I titolari di pensioni al minimo di età che abbiano almeno 60 anni e loro familiari a carico con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 (11.362,05 se c’è il coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni figlio a carico). Codice E04

CHI ATTESTA IL DIRITTO DI ESENZIONE TIKET
E lo stesso medico di famiglia (o pediatria) che, sulla base di una lista nominativa accessibile su un sistema interno (Sistema TESSERA SANITARIA), verifica se il paziente abbia diritto all’esenzione e, in caso positivo, riporta sulla ricetta il codice di esenzione.   Solo se il paziente non è in questa lista e pensa di aver diritto all’esenzione, deve recarsi all’Asl competente e richiedere l’attestato di esenzione, allegando la documentazione fiscale.  L’ obbligo di recarsi comunque allo sportello della Asl competente c’è sempre, invece, per coloro che per il proprio stato di disoccupazione, vogliono usufruire del diritto all’esenzione del ticket.    Avv. Mascia Salvatore www.stranieriinitalia.it

Il lavoratore licenziato, ha diritto a rimanere nel territorio dello stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno. Lo prevede l'articolo 37 del Regolamento di Attuazione al Testo Unico sull'Immigrazione, la Questura rinnova il permesso di soggiorno previa richiesta dell'interessato, documentata, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento. Viene rilasciato un permesso di soggiorno per "attesa occupazione" per un termine massimo di un anno, alla scadenza dei quali lo straniero che non ha trovato occupazione dovrà fare rientro nel paese d'origine.

QUALE E' LA PROCEDURA PER SVOLGERE LE MANSIONI D’INFERMIERE?
L’esercizio della professione d’infermiere in Italia è subordinato al possesso di una laurea in scienze infermieristiche e all’iscrizione all’ordine professionale degli infermieri, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia (Ipasvi). Gl’interessati di origine straniera devono innanzitutto provvedere, dall’estero, ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo di studio equivalente presso il Ministero della Salute; successivamente, anche se la categoria degli infermieri non rientra nelle quote annuali, devono essere richiesti da una struttura sanitaria italiana. A seguito di tale richiesta viene loro concesso un visto di entrata temporanea, necessario per prepararsi e per superare un esame che verte sull’accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche della professione, superando il quale è possibile iscriversi all’ordine professionale. L’iscrizione all’albo permetterà di svolgere l’attività lavorativa con decorrenza immediata ed assunzione in via definitiva sulla base di un permesso di soggiorno con durata indeterminata. 

IL  LAVORATORE STAGIONALE RICOMPRENDE ANCHE LA COLF-BADANTE
Il decreto di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all’estero nel territorio dello Stato , chiarisce che per ‘lavoratori extracomunitari stagionali’ s’intendono i soli lavoratori extracomunitari del settore turistico-alberghiero e del settore agricolo, restano, pertanto, escluse colf e badanti che non possono essere assunte attraverso il detto decreto flussi. 

DOVE POSSO APPROFONDIRE GLI ARGOMENTI LETTI
Per via telefonica chiamando gratis Linea Amica, tel. 803001 + tasto 2,  da mobile solo 06828881. dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 si può parlare direttamente con un operatore, altrimenti si può lasciare un messaggio ed essere ricontattati I temi trattati anche in lingua rumena sono: permesso di soggiorno, cittadinanza, assistenza sanitaria, lavoro, medico di base, ricongiungimenti ... ecc  E' un servizio della Pubblica Amministrazione  disponibile anche su rete  www.lineaamica.gov.it. Per chi utilizza il sistema Skype, infine, può contattare lineamicapa.

Dove rivolgersi per adottare un bambino in R. Moldova?
Ente autorizzato ad operare nel campo delle adozioni internazionali nella Repubblica Moldova in base al Certificato di Accreditamento n. 032 del 15.02.2013. Sede operativa Adozioni, Via Onorato Vigliani 102,  10135 Torino (TO), Tel. +39 011 3910370, Fax +39 011 341341, E-mail:  segreteria@enzob.org;  Sede in R.Moldova. MD-2012 Chișinău, str. Vlaicu Pircalab, 30, of.7, Telefono +373 22 235 511, Sito Web www.enzob.org . VIDEO:  http://www.enzob.org/moldova2013,

SITOGRAFIA PER APPROFONDIMENTI
www.stranieriinitalia.it
 (Contiene una guida pratica, in diverse lingue, alle leggi per gli immigrati; annunci di lavoro; link di radio e giornali; chat, forum, sondaggi.)
www.portaleimmigrazione.it
(dedicato alle procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno, promosso dal Ministero dell'Interno in collaborazione con Poste Italiane e Anci.)

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione
(Il portale del Ministero dell'Interno italiano. Dedicato alle procedure d'accesso, alla regolamentazione, ai dati sull'immigrazione clandestina e regolare,i centri immigrazione,ai rapporti con L'Unione Europea.)
www.prefettura.it/roma
(Servizi e informazione immigrati, emersione dal lavoro nero, ricongiungimento famigliare, cittadini neocomunitari, decreto flussi, link utili.)
www.immigratiestranieri.it/ita/index.php
(Servizi immigrati, regolarizzazione, lavoro, studio, guide pratiche e news sui temi dell'immigrazione.)
 Siti approfondimento e assistenza:
(Sito di analisi e approfondimento della questione “migranti” in Italia. Il Dossier Statistico Immigrazione è sicuramente il documento più esaustivo e completo sui numeri delle comunità immigrate in Italia.)
http://www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=68
(Sito dedicato alle informazioni, regolarizzazione,notizie, circolari, sentenze, approfondimenti, servizi demografici, permessi di soggiorno, ottenimento del visto.)
http://www.immigrazione.biz/
(Sito dell'Associazione nazionale per l'immigrazione. L'associazione è composta da 540 Avvocati italiani, presenti in tutte le Province d'Italia riuniti in associazione per l'assistenza giuridica agli Immigrati stranieri.)
http://www.animi.org/
Informazione:
(Quotidiano online che si occupa di immigrazione, conflitti, regolamentazione, lavoro nero e integrazione.)
http://www.redattoresociale.it/
(Rivista internet quindicinale che si rivolge ad una utenza professionale interessata alle tematiche dell'immigrazione nell'ambito giuridico e sociale. È l'unica rivista con una banca dati della giurisprudenza di settore che raccoglie oltre 3.500 sentenze nazionali ed europee costantemente incrementate.)
http://www.immigrazione.it/
(L’Agenzia “Migra” (Agenzia informazione immigrati associati) nasce all’interno del progetto Equal “L’Immagine degli immigrati in Italia tra media, società civile e mondo del lavoro”, con la volontà di dare voce ai soggetti interessati, partendo dal loro punto di vista e promuovendo una stretta collaborazione tra giornalisti immigrati/e e italiani/e per una corretta rappresentazione delle comunità straniere nei media.) http://www.migranews.it/
(Sito di video web che si occupa di news ed eventi, consulenza, video in podcast, forum, più progetto immigrazione onlus)
http://www.immigrazioneoggi.it/

ROMA_CAF_PATRONATE DOVE CI SONO  PRESENTE LE NOSTRE CONAZIONALE, DONNE MOLDAVE:
CAF
1.  CAF 
Marianna Voitenco
tEL.. 3280842557 _  3208988973
e-mail: voitenco.marianna@libero.it 
2.    CAF
Galia Sava Tel: 3881588870
Via Messala Corvino n°49; Roma
(Metro A Lucio Sestio)
E-mail: galiasava@hotmail.it
3. Sindacato dei Lavoratori d’Europa
Indirizzo:  Via Torquato Tasso 147/149/151, 00185 Roma (RM)
Telefono:  06.70454309
E-mail:  sile_roma@yahoo.com, Irina Ciubotaru

http://www.sindacatosile.it

Nessun commento:

Posta un commento