mercoledì 11 giugno 2014


La prima volta del 730 per il personale domestico. Novità 2014

Grosse novità in tema di lavoro domestico e dichiarazione dei redditi ai fini fiscali. Il nuovo contratto collettivo nazionale del settore prevede che il datore di lavoro domestico rilasci al proprio dipendente (quale colf, baby-sitter, badante) almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della denuncia dei redditi una “dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate" nel corso dell’anno. Tale attestazione servirà infatti al lavoratore domestico: 1) per compilare la propria dichiarazione dei redditi, 2) per la dichiarazione Isee necessaria in caso di richiesta di prestazioni agevolate o per l’accesso ai servizi di pubblica utilità, che viene presentata per la convalida all’Inps, 3) al dipendente extracomunitario per gli adempimenti connessi con il rinnovo del permesso di soggiorno. 
Deduzione contributi
“Attenzione - ricorda Teresa Benvenuto, segretario nazionale Assindatcolf - l’attestazione dei compensi è diversa dal Cud (ovvero la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente), poiché il datore di lavoro domestico non riveste la qualifica di sostituto d'imposta e pertanto non è tenuto ad operare sulle retribuzioni corrisposte alcuna ritenuta d'acconto ai fini Irpef”. In tema di fisco, ma stavolta il discorso riguarda i datori di lavoro che assumono colf e badanti, è possibile avere alcune agevolazioni fiscali per la colf e per la badante, quali la deduzione dei contributi Inps a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 1.549,37 euro per anno e per contribuente, e la parziale detrazione del costo della badante per i datori di lavoro non autosufficienti e con reddito fino a 40.000 euro: detrazione del 19% calcolato su 2.100 euro (quindi detrazione di 399 euro). È opportuno, quindi, presentare in sede di dichiarazione dei redditi un apposito riepilogo dei contributi pagati per il lavoratore e delle somme a lui corrisposte.
Sì al 730 oltre al modello UnicoLa grande novità riguarda la possibilità che quest’anno, per la prima volta, i lavoratori domestici (colf, badanti, baby-sitter, ecc.) possono presentare la propria dichiarazione dei redditi con il modello 730, oltre che con il modello Unico. Con il cosiddetto “decreto del fare” è stata estesa la platea dei soggetti titolati a presentare il modello 730, con inclusione di coloro che risultano privi di un sostituto d’imposta, come appunto i lavoratori domestici. Nel modello 730 (che può essere compilato con l’aiuto del Caf) va riportata la cifra indicata dal datore di lavoro quale salario annuo lordo riferito al 2013. E poiché non sono state fatte ritenute di acconto ai fini Irpef colf e badanti dovranno pagare per intero l’Irpef dovuta, integralmente calcolata proprio con la dichiarazione dei redditi. Fino allo scorso anno il solo modello fiscale che il lavoratore domestico poteva utilizzare per adempiere all’obbligo era l’”Unico persone fisiche”. Benvenuto: “ L’invio del “730 dipendenti senza sostituto” deve essere effettuato, per l’anno in corso, entro il 31 maggio tramite un Caf o un professionista abilitato”. 1) Se dalla dichiarazione presentata emergerà un credito, il rimborso sarà eseguito direttamente dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente postale o bancario del lavoratore (i cui dati dovranno essere inseriti nella dichiarazione fiscale). 2) Nel caso contrario, e cioè che è il lavoratore a dover pagare l’Agenzia, sarà cura dell’intermediario consegnare al lavoratore il modello F24 con gli importi da pagare alla scadenza del 16 giugno 2014. Per ogni evenienza si ricorda che l’Assindatcolf di Roma, grazie ad un recente accordo con il Caf-Confagricoltura potrà curare l’invio del “730 dipendenti senza sostituto” oltre ad offrire assistenza fiscale nelle materie di competenza del Caf.
http://www.ilmessaggero.it/norme/ora_a_colf_e_badanti_attestazione_dei_compensi_/casa-990.shtml

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