mercoledì 28 gennaio 2015

Certificato dei carichi pendenti. 

Il certificato dei carichi pendenti consente la conoscenza dei procedimenti penali in corso a carico di  un determinato soggetto e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione.Attualmente (in attesa dell’attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti) il certificato è rilasciato da una qualsiasi Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato, la quale tuttavia rilascia un certificato che riporta solo i procedimenti in corso dinanzi al Tribunale a cui accede la Procura della Repubblica e i relativi giudizi di impugnazione.Il certificato può essere richiesto:dall’interessato o da persona da lui delegatadalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzionidall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizionedal difensore della persona offesa dal reato e del testimone. La richiesta va presentata dall’interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, utilizzando l’apposito modello.L’interessato può presentare la richiesta personalmente o per posta e in tal caso deve allegare una copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità.
I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno. Casi particolari:per i minorenni, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitorialeper gli interdetti, la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nominala persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato.richiesta dall’estero, la domanda può essere presentata  dall’interessato per posta o tramite un delegato. Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio. Costi:
Ciascun certificato richiesto comporta  i seguenti pagamenti:€ 3,68 per diritti di certificato€ 16 per bollo Se il certiicato è richiesto con rilascio nella stessa giornata devono essere pagati inoltre€ 3,68 per diritti di urgenza Si segnala che il rilascio del certificato è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato)  quando  è richiesto, tra gli altri:per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)per essere esibito in un procedimento nel quale l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)per essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.) Il rilascio del certificato è con la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato BNota bene: a norma dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. citato).

aggiornamento: 18 luglio 2014, 

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