martedì 9 dicembre 2014

Test di lingua italiana per permessi di soggiorno di lungo periodo.
Per via telematica le richieste di partecipazione e convocazione

Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno ha messo a punto la procedura informatica che dal 9 dicembre 2010 consente la gestione delle domande per la partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana che dovranno sostenere gli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Da quella data il cittadino straniero interessato ad ottenere il permesso CE di lungo periodo deve inoltrare per via telematica alla prefettura della provincia dove ha il domicilio la domanda di svolgimento del test, collegandosi al sito http://testitaliano.interno.it e compilando il modulo di domanda.
IL PROCEDIMENTO IN SINTESI - ESITI DEL TEST
L'istanza presentata on line viene acquisita dal sistema informatico del Ministero dell'interno e trasferita alla prefettura competente. Se la domanda risulta regolare, la prefettura convoca il richiedente entro 60 giorni dall'istanza, sempre per via telematica, indicando giorno, ora e luogo del test. In caso di irregolarità o mancanza di requisiti il sistema genera automaticamente e invia al richiedente una comunicazione con l'indicazione dei requisiti mancanti per consentire la rettifica delle informazioni. Se l'esito del test è negativo, lo straniero può ripetere la prova ed effettuare un’altra richiesta telematica. Se l'esito del test è positivo, lo straniero può presentare alla Questura la domanda di rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
La richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo si presenta collegandosi al sito https://testitaliano.interno.it e compilando il modulo TI.La compilazione del modulo è divisa in sezioni; per procedere all’invio della domanda è necessario fornire tutte le informazioni richieste dai campi che sono selezionabili; il programma segnala i campi che non rispettano i requisiti richiesti.
Le disposizioni de Decreto del Ministero dell’Interno 4/6/2010 non si applicano, (art.1, comma 3) :a) ai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge;b) allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.
Non è necessario effettuare il test di lingua italiana, così come previsto dall’art. 4, comma 1, nel caso in cui lo straniero sia in possesso di:
a) Attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa, rilasciato dagli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma TRE, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Società Dante Alighieri;b) Titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2, rilasciato a seguito della frequenza di un corso di lingua italiana presso i Centri Territoriali Permanenti (CTP);c) Riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione;d) Titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiano di primo o secondo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati);e) Attestazione che l’ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettere a), c), d) e q) del T.U. immigrazione.
Per le persone di cittadinanza straniera i documenti equivalenti al passaporto sono: documento di viaggio per apolidi; documento di viaggio per rifugiati; titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del paese di cui sono cittadini); lasciapassare delle Nazioni Unite; documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO; libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività professionale; documento di navigazione aerea; carta d’identità valida per l’espatrio per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea; carta d’identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all’”Accordo Europeo sull’abolizione del passaporto” (firmato a Parigi il 13.12.1957).
In base al CAP indicato nella richiesta verrà definita la sede presso la quale il richiedente verrà convocato per lo svolgimento del test.Le informazioni relative alla sede ed alla data ed ora di convocazione per lo svolgimento del test ed all’esito del test sono disponibili nellasezione “Domande” della propria area personale sul sito web http://testitaliano.interno.it/, cliccando sull’icona che compare sotto le azioni relative al modello di prenotazione.

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